Art. 5.
(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna).

      1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - (Incentivi alle pluriattività). - 1. I coltivatori diretti, singoli o associati, anche se non iscritti ai fini previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto da enti pubblici e privati, nonché da altri soggetti, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando prevalentemente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, lavori agricoli e forestali, tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, i lavori di manutenzione e sistemazione

 

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di parchi e giardini pubblici, nonché attività di trasporto di prodotti agricoli o forestali e beni strumentali agricoli o forestali per conto di terzi, impiegando, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni, anche mezzi di trasporto agricoli iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA), per importi non superiori ad euro 75.000 per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
      2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
      3. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dal regime comunitario delle quote latte di cui al regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 80.000 litri annui per azienda. Possono inoltre trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'UMA. Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.
      4. I coltivatori diretti e i loro familiari, iscritti ai fini previdenziali all'INPS, gestione agricola, che svolgono le attività di cui ai precedenti commi, conservano detta qualifica ad ogni fine ed effetto e mantengono l'iscrizione all'INPS, gestione agricola, in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la
 

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copertura infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi precedenti.
      5. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà.
      6. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 200.000 euro per anno.
      7. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».